, 9 luglio 2009, n. 207 - E’ incostituzionale l’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di a norma dell’art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.

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