13 Dec
Posted by admin as Avvocati, Diritto, Giurisprudenza
Corte costituzionale, 14 luglio 2009, n. 214 - E’ costituzionalmente illegittima la previsione legislativa secondo la quale, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore e fatte salve le sentenze passate in giudicato, nel caso di violazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro, al lavoratore non spettava l’assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento delle retribuzioni maturate, ma solamente un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Tags: contratto di lavoro, Corte costituzionale, lavoro, tempo determinato
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