, 29 ottobre 2009, n. 274 - E’ incostituzionale l’art. 443, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

Tags:

Related posts