13 Dec
Posted by admin as Avvocati, Diritto, Giurisprudenza
Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 274 - E’ incostituzionale l’art. 443, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.
Tags: Corte costituzionale
RSS feed for comments on this post
Leave a reply