Corte di , sezione II, 12 ottobre 2009, n. 21589 - Nel caso in cui la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale essa aveva eletto il proprio domicilio, quest’ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l’obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato.

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